Permessi di Soggiorno

PS per studio

Il visto e relativo PS consentono l'ingresso e il soggiorno allo straniero che intende seguire corsi universitari, corsi di studio o formazione.

Il PS per studio consente attività lavorativa per un max si 20 ore settimanali o un limite nannuale di 1040 ore.

Conversione: Può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo

  • Acquisendo una quota nel Decreto Flussi
  • Dallo studente già presente al raggiungimento della maggiore età o che abbia conseguito in Italia: diploma di Laurea, Laurea specialistica, Master di 1' o 2' livello, Dottorato di Ricerca(min.3 anni).   In questi casi la domanda va presentata allo Sportello Unico attraverso il modello V2 (lavoro subordinato) Z2 (lavoro autonomo)

PS per lavoro subordinato

Per rinnovare il PS è necessario presentare il "Contratto di Soggiorno" che contiene l'autocertificazione del datore di lavoro attestante la disponibilità di un alloggio unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sortello Unico per l'Immigrazione.

Tipologie Contratto di Soggiorno: (Introdotto dalla Legge 189/02)

  • Modello P primo ingresso (Prefettura)
  • Modello Q nuovo rapporto di lavoro (Questura)
  • Modello R prosecuzione rapporto di lavoro (prima del 25/02/2005)

NB:

  • Il CDS deve essere stipulato ogni volta che il lavoratore cambia datore di lavoro
  • Il CDS non deve essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di PS di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti al lavoro (es: il PS per motivi famigliari, di studio, umanitari, asilo)

PS per attesa occupazione

La perdita del lavoro NON costituisce motivo di revoca del PS.

Il lavoratore può essere iscritto alle liste di collocamento.

Il centro per l'impiego provvede all'iscrizione del lavoratore nell'elenco anagrafico e manterrà l'iscrizione per il periodo di residua validità del PS e comunque per un periodo complessivo NON inferiore ai 6 mesi.

Allo scadere del PAO lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro o abbia diritto al permesso ad altro titolo (famiglia)

PS per lavoro autonomo

Il PS per lavoro autonomo presuppone una attività autonoma nel senso stretto (ditta individuale, società, libero professionista)

Oppure l'impiego in attività assimilate (socio cooperative, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore occasionale)

PS per famiglia

 Il PS per motivi famigliari ha la stessa durata del PS del famigliare che soddisfa i requisiti per il rinnovo.

E' rilasciato:

  • Allo straniero che ha fatto ingresso in Ilùtalia con visto per ricongiungimento famigliare
  • Agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
  • Al famigliare straniero regolarmente soggiornante
  • Al genitore straniero di minore Italiano residente in Italia
  • Ai cittadini stranieri conviventi con parenti entro il 2' grado o con il coniuge di nazionalità Italiana

PS per famiglia 14-18

Al minore iscritto nel PS del genitore al compimento dei 14 anni è rilasciato un permesso per motivi famigliari valido fino al compimento della maggiore età.

Gli stranieri che al compimento del diciottesimo anno di età, siano titolari di un PS per motivi famigliari potrà essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore purchè quest'ultimo soddisfi le condizioni di reddito e alloggio previste per il ricongiungimento famigliare