REGOLAMENTO DEL CIRCOLO ACLI LAMBRATE

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE


(Approvato dal consiglio nazionale del 3.12.2011 ed integrato da quello regionale del 10.12.2011)

ART. 1

La Presidenza provinciale comunica ad ogni Struttura di base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale:

a)    la convocazione del Congresso;
b)    il presente Regolamento;
c)    il periodo in cui si può svolgere l’Assemblea della Struttura di base;
d)    l’eventuale obbligo di rinnovo degli organi della Struttura di base;
e)    il numero dei delegati al Congresso provinciale che la Struttura di base ha diritto ad eleggere, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni relative agli ultimi quattro anni.

ART. 2

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso provinciale rappresentanti ogni Struttura di base, è valida la media risultante dal numero degli iscritti degli ultimi quattro anni. 
La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base aggregate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato. Le Strutture di base alle quali compete un solo delegato debbono eleggere anche un supplente.
Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media. Nei casi di cui agli artt. 55 e 57 dello Statuto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Congressi provinciali.

ART. 3

L'Assemblea della Strutture di base dovrà essere convocata e svolgersi secondo il presente Regolamento, approvato dal Consiglio nazionale ed integrato dal Consiglio regionale e provinciale territorialmente competente.
Debbono essere rinnovati tutti i Presidenti e le Presidenze che abbiano concluso il mandato o che siano comunque dimissionari.
La Presidenza della Struttura di base deve inviare alle Presidenze provinciali la convocazione dell’Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo svolgimento.

L’Assemblea deve approfondire le linee programmatiche con le priorità politiche, progettuali ed organizzative ed i criteri con cui potenziare e rinnovare il gruppo dirigenti ai vari livelli, proposte dal Consiglio e dalla Presidenza provinciale.

ART. 4

Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di modalità di convocazione e di svolgimento dell’Assemblea dei soci e della elezione della Presidenza e del Collegio dei revisori dei conti si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 4-5 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, e dai Regolamenti delle seguenti regioni: Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna.

ART. 5

Le Assemblee delle Strutture di base convocate per l'elezione della Presidenza, del Collegio dei Revisori dei conti se previsto dalla Struttura di base, e dei delegati al Congresso provinciale si svolgono secondo le norme stabilite dal Consiglio provinciale nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

All'Assemblea partecipa un rappresentante designato dalla Presidenza provinciale.
Nelle realtà in cui la Struttura  di base è stata autorizzata a superare i 500 iscritti, la convocazione e l’invito a partecipare all’assemblea dei soci, devono essere inviati anche alla Presidenza  regionale.

ART. 6

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti gli aclisti iscritti alla Struttura di base in possesso della tessera Acli 2011 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

La candidatura deve essere consegnata alla Presidenza dell’Assemblea entro i termini stabiliti, firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2011.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all’Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un’ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.
L'elezione dei delegati al Congresso provinciale avviene:
a)    di norma a scrutinio segreto;
b)    su richiesta di almeno i due terzi dei soci presenti con voto palese.

ART. 7

La Presidenza dell’Assemblea provvede a riportare in un’unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.
Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.

ART. 8

Per consentire l’equilibrio della rappresentanza femminile nel Congresso provinciale, almeno il 25% dei delegati eletti devono essere donne.

ART. 9

Un socio prima dell’apertura delle operazioni per l’elezione della Presidenza, del Collegio dei revisori se previsto, e dei delegati, può chiedere la verifica del numero dei soci presenti.

Il Presidente dell’Assemblea accerta il numero dei presenti prima delle votazioni se queste avvengono con voto palese. Nel caso sia presente almeno un decimo degli iscritti hanno seguito le elezioni per la Presidenza, per il Collegio dei revisori se previsto, e per i delegati al Congresso provinciale.

Nel caso in cui i soci presenti siano in numero inferiore ad un decimo non si procede alla elezione della Presidenza e del Collegio dei revisori, mentre si procede all’elezione dei delegati, ricalcolando il numero da eleggere proporzionalmente ai soci votanti. 
Nel caso in cui le votazioni avvengano a scrutinio segreto il Presidente dell’Assemblea accerta il numero dei votanti a scrutinio avvenuto, proclamando gli eletti se il numero dei soci votanti è almeno  un decimo degli iscritti. In caso contrario, dichiara nulle le elezioni per la Presidenza e per il Collegio dei revisori se previsto, e proclama eletti i delegati al Congresso provinciale ricalcolati proporzionalmente al numero dei soci votanti.
In assenza della preventiva richiesta di accertamento del numero dei presenti, qualsiasi sia la modalità di elezione, il Presidente dell’Assemblea proclama l’avvenuta elezione della Presidenza, del Collegio dei revisori se previsto, e dei delegati al Congresso provinciale.

ART. 10
    
La Presidenza dell’Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
Al fine di adempiere alla norma contenuta nell’Art. 8 del presente Regolamento, la Presidenza dell’Assemblea forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei delegati da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.
La Presidenza dell’Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti.

ART. 11

•    Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa Struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente della Struttura di base.
•    Nei casi previsti dall’art. 2, per le Strutture di base alle quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale sia del delegato eletto che del supplente, è possibile trasferire la delega a delegato di altra Struttura.

ART. 12

La riunione della nuova Presidenza eletta dall’Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Responsabile all’amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.
In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. 
L’elezione del Presidente avviene:
-  di norma a scrutino segreto;
-  per alzata di mano, su richiesta di almeno 2/3 dei membri della Presidenza.
Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.
L’elezione del o dei Vicepresidenti e del Responsabile all’amministrazione avviene per alzata di mano.
L’attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.
Per le regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna in base all’art. 20 dello Statuto, si applicano le norme previste dai loro rispettivi Regolamenti.

ART. 13

Il Presidente del Congresso entro dieci giorni successivi all’Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere ad :
a)    inoltrare copia dei verbali dell’Assemblea alla Presidenza zonale, ove sia costituita, ed alla Presidenza provinciale;
b)    comunicare i risultati ai candidati;
c)    raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell’operato della Presidenza dell’Assemblea;
d)    conservare il suddetto plico, nell’eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea, a distruggere le schede.
Eventuali ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere depositati entro cinque giorni dalla celebrazione dell’Assemblea al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 14 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 4-5 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.